L'anno milleottocentonovantasei il giorno, nove febbraio in Capracotta e Miranda.
Sulla istanza del signor Vincenzo de Maio, proprietario, e della signora Elisabetta de Maio, autorizzata dal marito Consigliere Francesco Paolo d'Ambrosio domiciliati in Napoli, e tutti elettivamente presso l'avv. sig. Vincenzo Gennarelli alla Via Port'Alba n. 18.
Io Luigi di Donato usciere presso la Corte di Appello di Napoli ivi residente per la carica.
A norma e per gli effetti degli articoli 352 e 474 Cod. proc. civ., ho nuovamente dichiarato ai sigg. Silvio Conti anche quale erede di Gerardo Conti domiciliato nel Comune di Miranda, Vincenzo Castiglione fu Giuseppe domiciliato in Rio Janeiro, Giovanni Castiglione fu Giuseppe domiciliato in Santiaco, Francesca, Costantino, Salvatore e Carmela Castiglione domiciliati nel Comune di Capracotta.
La Corte di Cassazione di Napoli nel giudizio tra gli istanti ed essi intimati pronunziò a' 18 giugno e pubblicò a' 7 luglio 1894 la seguente sentenza:
«La Corte di Cassazione senza attendere all'alligata inammessibilitá dei ricorsi delle parti, rappresentate dall'avv. sig. Emmanuele Gianturco, accoglie il quarto motivo dei ricorsi medesimi e per difetto di motivazione il terzo motivo del ricorso delle parti, rappresenta e dall'avv. sig. Vincenzo Gennarelli, e senza discutere il secondo motivo di tale ricorso, e rigettando gli altri motivi degli uni e dell'altro ricorso annulla la denunziata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa quanto ai motivi medesimi per novello esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, e perché provegga anche sulle spese di Cassazione. Libera all'Erario dello Stato il deposito fatto per Stanislao Santilli fu Sisto ed ordina la restituzione di tutti gli altri depositi».
Con atti del 17 e 18 dicembre 1891 per l'usciere Cerchione del Tribunale d'Isernia gl'istanti adirono la Corte di Appello di Napoli per la spiega delle provvidenze rinviate dal Supremo Collegio, e cioè per il rigetto dello appello.
La causa venne assegnata alla quarta Sezione, ed era pronta per la decisione allorché con un certificato del Sindaco di Capracotta, la difesa degli intimati provò che nelle more del giudizio eran morti Gerardo Conti e Giuseppe Castiglione. Dovette quindi la causa cancellarsi per riassumersi l'istanza nelle persone di Silvio Conti erede di Gerardo e di Vincenzo, Giovanni, Francesca, Costantino, Salvatore e Carmela Castiglione eredi di Giuseppe.
Interessando agl'istanti por termine al giudizio e riuscendo dall'altra parte sommamente difficile la citazione nei modi ordinari si è chiesta ed ottenuta dalla Corte l'autorizzazione a far la citazione con pubblici proclami, giusta deliberazione resa in Camera di Consiglio del dì 1 maggio 1895 così concepita:
«La Corte deliberando nella Camera di Consiglio uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, autorizza i richiedenti Vincenzo ed Elisabetta de Maio e costei debitamente autorizzata dal marito Paolo d'Ambrosio a citare per comparire nel termine di giorni centottanta i convenuti signori Monaco, Conti, de Nuccio, Falcone ed altri a norma degli articoli 116 e 152 del codice di proeedura civile. Benvero ordina citarsi nei modi ordinari soltanto i signori Francesca Castiglione, Costantino Castiglione, Salvatore Castiglione, Silvio Conti, nell'assunta qualità e Francesco Falcone».
È perciò sulla medesima istanza, io usciere ho novellamente citati essi Silvio Conti, Vincenzo, Giovanni, Francesca, Costantino, Salvatore e Carmela Castiglione, a comparire innanzi alla quarta sezione della Corte d'appello di Napoli nell'udienza del 17 agosto corrente anno 1896 per sentire emettere i seguenti provvedimenti.
Per la morte di Gerardo Conti e Giuseppe Castiglione, sentir dichiarare riassunta l'istanza nelle persone de' loro eredi Silvio Conti e Vincenzo, Giovanni, Francesca, Costantino, Salvatore e Carmela Castiglione.
Sentir rigettare l'appello prodotto da essi intimati avverso la sentenza del Tribunale d'Isernia dell'agosto 1890, e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza ordinandosene l'esecuzione.
Sentirsi condannare solidalmente alle spese del giudizio di appello, di Cassazione e di rinvio nonché ai relativi compensi di avvocato.
Con dichiarazione che non comparendo si procederà in contumacia come per legge.
L'avvocato signor Domenico d'Agostino, procuratore iscritto presso i Collegi Giudiziari di Napoli procederà per gl'istanti.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie quattro del presente atto da me firmate le ho lasciate nei sopraindicati domicili reali di essi notificati e citati signori Silvio Conti, Francesca, Costantino e Salvatore Castiglione, ivi consegnandole a persone rispettive loro familiari capaci a riceverle che non hanno declinato i loro nomi.
Altra simile copia pure da me firmata per tutti gli atti notificati e citati per pubblici proclami l'ho fatta inserire nel giornale degli annunzi Giudiziari di questa Regia Prefettura, giusta la copia in istampa che verrà alligata.
Altra consimile copia pure da me firmata l'ho fatta inserire nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno sedente con l'ufficio in Roma, giusta la copia in istampa che verrà alligata.
Il tutto ai termini di legge e dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.
Luigi Di Donato
Fonte: L. Di Donato, Annunzi, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 34, Roma, 11 febbraio 1896.