Sulla istanza dei signori D. Michelangelo, D. Giangregorio, D. Giampietro, D. Nunzia, Rosa e D. Colomba di Rienzo fu Sebastiano, nonché di D. Elisabetta Carnevale rappresentante il minore suo figlio D. Costantino, procreato col defunto D. Sebastiano di Rienzo, proprietarii domiciliati in Capracotta, e per elezione in casa del loro procuratore D. Ferdinando Buccini sita in Isernia largo Santa Lucia, nella odienza che il Tribunale Civile e Correzionale del Circondario d'Isernia terrà nel giorno 27 vegnente aprile, assegnata con ordinanza del Presidente del Tribunale istesso del dì tre corrente mese, si procederà in danno di Michelino Antenucci fu Pasquale e dei coniugi Giovanni Antenucci fu Pasquale e Maria Nicola Comegna fu Felice anche di Capracotta, elettivamente domiciliati in Isernia presso il loro procuratore D. Giacomo Marracino, alla vendita dei fondi appresso descritti, posti nell'agro del suindicato comune e specificati nel precetto per l'usciere Nicola De Stefano del 28 settembre 1866, registrato il 28 detto, numero 666, debitamente trascritto nell'ufficio Ipotecario di Molise al dì 30 detto mese ed anno. Tale vendita fu autorizzata con sentenza del Tribunale suddetto addì 7 marzo 1867, pubblicata il 10 aprile successivo e registrata il 15 detto mese ed anno num. 806, notificato poscia ad essi debitori espropriati il 17 febbraio 1868 con atto dell'usciere De Stefano registrato il 18 detto n. 379, passata in giudicato dietro decisione confermativa della Corte d'Appello del 1 settembre 1869, registrata in Napoli li 9 detto numero 8261, notificato, come di regola, il 12 dicembre stesso anno con atto del suddetto usciere, reg. N. 998 il dì seguente, e debitamente annotata il 15 gennaio scorso in margine della trascrizione del precetto. Gl'immobili che saranno esposti in vendita sono i seguenti.
1) La intera casa da cima a fondo di cinque membri ed accessorii, e per quella che è in effetto, sita nell'abitato di Capracotta alla contrada Sant'Antonio, cioè quella che da Bellonia od Apollonia di Ciò e dal fu Michele Casciero fu venduta a Giovanni Antenucci con istrumento di Notar Filippo Carugno di Capracotta del 24 ottobre 1845, quivi registrato numero 419 il 28 detto mese ed anno, confinante coi beni degli eredi di Donato di Tella, degli Eredi di Giuseppe di Tella ed Orto adiacente.
2) Detto orto adiacente o piccolo giardino nella stessa contrada, esteso per una misura circa di antico sistema, pari ad ara una e metri quadrati cinquantacinque, confinante colla casa anzi detta, coi beni dei medesimi eredi di Tella, e di Vincenzo di Ciò. Tali fondi sono appunto quelli che i debitori spropriati assoggettarono a speciale ipoteca in sicurezza del credito dei creditori esproprianti con istrumento del 15 luglio 1860 pel summenzionato notaio, registrato in Capracotta il 18 detto n. 389, e che trovansi rivelati nel Catasto fondiario di quel comune in testa di Alessandro di Ciò, articolo 119, sezione F e G, numeri 27 e 558 coll'imponibile antico di Duc. 4,50 il primo, pari a lire 19,13, e per l'imponibile antico di grana due il secondo, pari a lire 0,09, e che attualmente sono soggetti all'annio tributo di lire 5,02, secondo l'ultima mappa censuaria, in cui se ne è elevato la rendita imponibile a lire 20,53.
Le condizioni della vendita sono le seguenti:
1) Gl'incanti si apriranno sul valore legale offerto per amendue i fondi in lire 302,00.
2) Il compratore prenderà i fondi ed accessorii nello stato in cui si troveranno nel giorno della vendita diffinitiva.
3) Godrà delle servitù attive e soffrirà le passive, quantunque non dichiarete, però con dritto all'indennizzo.
4) I fondi saranno venduti nello stato in cui si trovano, e nella loro materiale continenza e confinazione sopra indicate, senza aver diritto l'acquirente a riduzione di prezzo.
5) Danneggiandosi gl'immobili in pendenza del procedimento, il compratore avrà la sola azione contro l'autore del danno per lo ristoro di esso, non quello di ritenere cosa sul prezzo.
6) Tutte le spese della vendita, incluse quelle di tassa vanno a carico del compratore; il quale perciò prima della licitazione dovrà fare deposito dell'ammontare approssimativo di esso presso il Cancelliere del Tribunale, in lire quattrocento.
7) Le locazioni esistenti, se avranno data certa, saranno rispettate dal compratore, come per legge.
8) Il tributo fondiario ed ogni altro peso inerente andranno a carico dello stesso, e trattandosi di canoni, censi od altri prestazione insita ai fondi, sarà dal prezzo dedotto il capitale corrispondente agli oneri istessi.
Chiunque vorrà concorrere alla subastazione, che seguirà nel 27 aprile, come sopra è detto, dovrà inoltre previamente alla stessa depositare anche presso detto Cancelliere il decimo del prezzo già offerto, uniformandosi per tutt'altro alla legge.
Restano invitati i creditori iscritti a depositare fra giorni 30 dalla pubblicazione del bando i loro titoli di credito, e le domande motivate di collocazione, trovandosi pel giudizio di graduazione, già aperto, incaricato il giudice presso detto Tribunale signor Giuseppe Carrelli, surrogato con decreto Presidenziale del 10 corrente marzo all'altro destinato con la sentenza e passato ad altra residenza.
Isernia, 10 marzo 1870.
Francesco Tierno
Fonte: F. Tierno, Inserzioni legali, in «Gazzetta della Provincia di Molise», IV:11, Campobasso, 17 marzo 1870.