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Bolla papale per la Chiesa di S. Maria di Loreto


Gregorio XV
Papa Gregorio XV (1554-1623).

Gregorio, Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria dell'evento, ai Pii Fedeli di Cristo a Noi sottomessi, volentieri diciamo di sì a quelle proposte che si riferiscono alla salvezza delle anime e, in modo particolare, all'incremento del culto divino e al sostegno della devozione del popolo e, con opportuni favori vogliamo andare incontro alle richieste fatte a favore dei diletti figli: l'Arciprete, il Clero, l'Università e gli abitanti della terra di Capracotta, della Diocesi di Trivento, come da richiesta fatta.

Avendo fatto costruire, ingrandire, ampliare ed abbellire con elemosine proprie e con quelle di altri credenti una Chiesa o Cappella sotto il nome di Santa Maria di Loreto, vicino [all'abitato] ma fuori delle mura della predetta terra. In essa dallo stesso Clero sono celebrati i Divini Uffici e amministrati i redditi, le chiavi sono conservate presso lo stesso Arciprete.

Pertanto nessuno voglia mettere in dubbio [la legalità di] questa Cappella o Chiesa né il suo reddito annuale di 24 ducati d'oro, né avanzi domanda alla Camera su cose [che risultassero] a danno o a pregiudizio di essi.

Per questa ragione fu rivolta a Noi umile supplica a favore dell'Arciprete e del Clero nonché dell'Università e del Popolo affinché nelle suddette circostanze Ci degnassimo di provvedere opportunamente con Apostolica sollecitudine.

Pertanto Noi [dichiariamo immune] lo stesso Arciprete e le singole persone del Clero, dell'Università e dei Cittadini da qualsiasi censura o pena di scomunica, sospensione, interdetto o da altre sentenze ecclesiastiche inflitte sia direttamente dal Diritto, sia da un processo, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo. Se [ci sono] alcuni che fossero incorsi in tali situazioni [siano assolti] almeno per effetto delle conseguenze cui potrebbero andare incontro.

Assolviamo da esse sia quelli che veramente vi fossero incorsi, sia quelli che ritenevano essere già stati assolti e che hanno rivolto suppliche di questo genere, l''Arciprete, il Clero, l'Università e i predetti Cittadini per il tempo presente che per il futuro.

La detta Chiesa o Cappella [viene eretta] da Noi, dai Nostri Successori, dalla Sede Apostolica, dai suoi Legati, dall'Ordinario del luogo, dal suo Vicario Generale  come Chiesa o Cappella collatina con Beneficio Ecclesiastico perpetuo che deve essere fondato con i suoi frutti, redditi e proventi per una dote di un Beneficio Ecclesiastico o per un Luogo Pio già eretto o da erigersi, o da impiegarsi in un altro uso, sia nella  stessa Chiesa o Cappella collatina o come Beneficio Ecclesiastico da regolamentare dall'Autorità Apostolica o dall'Autorità ordinaria o da altra Autorità, ma mai sarà resa nulla con altra disposizione o sotto qualsiasi forma di erezione, istituzione, o di altro tipo di domanda, promessa speciale grazia sia generica  che di rinunzia o di altre disposizioni.

Attraverso Noi, i successori, la Santa Sede, i legati, l'Ordinario del luogo, il Vicario e altri, forniti di qualsiasi autorità e in qualsiasi tempo i fatti siano interpretati in genere ed in specie, ma sempre siano fatte delle eccezioni.

Le erezioni, le interpretazioni, le previsioni e le altre disposizioni che in futuro detta Chiesa o Cappella, di detti beni, come riferito prima, o come può capitare nella vita, siano nulle, invalide, inefficaci e nessun valore e rilevanza e siano sottomesse per sempre all'Autorità Apostolica, a condizione che detta Chiesa o Cappella, da poco eretta a titolo di Beneficio perpetuo, perché sono state conferite in via eccezionale all'Arciprete e al Clero in forza di un pacifico possesso, concediamo ed accordiamo che detta Chiesa o Cappella abbia i suoi vasi sacri ed un'amministrazione ed il governo dei beni che ci sono secondo quanto stabilito.

Stabiliamo che questo documento sia da tutti conosciuto siano essi Giudici, Commissari con qualsiasi tipo di autorità, l'Ordinario del luogo e i Commissari del palazzo Apostolico, e gli uditori che devono emettere sentenze o giudizi.

[Risulta] inammissibile e inutile ogni cosa in contrario per chiunque che con qualsiasi autorità, deliberatamente o senza cognizione, abbia voluto attentare quanto stabilito.

Nonostante le cose fin qui dette e le Disposizioni Apostoliche, emanate nei Consigli Sinodali e Provinciali sia già pubblicate o da pubblicare nelle Costituzioni generali e ordinarie, e nonostante altre cose in contrario.

Vogliamo inoltre che l'Arciprete e il Clero siano vincolati a fare una relazione annuale al predetto Ordinario sui beni amministrati e sulle donazioni secondo le disposizioni  del Concilio di Trento.

Pertanto a nessuno degli uomini è consentito rendere nulla questa pagina e le [Nostre] volontà di assoluzione, di concessione, di indulto.

Se qualcuno poi oserà disobbedire a queste disposizioni, sappia di generare la riprovazione dell'Onnipotente Dio e dei Suoi Apostoli i Beatissimi Santi Pietro e Paolo.  

Dato in Roma nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1622, il 31 Marzo, secondo del Nostro Pontificato.


Gregorio XV

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