Né si dica, che, se detta industria di Dogana fusse negoziazione, sarebbe vietata alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche; conciosiaché, ponendo da parte, che la negoziazione si esercita dal Fisco, e gli Ecclesiastici solamente comprano, e contraono, quando li pare, si aggiunge, che per dirsi illecita una negoziazione, si richiede, e che la cosa, che si vende, non sia nata da' proprj beni, e che si compri per il solo fine di rivendersi senz'altro artificio a maggior prezzo, e col pregiudicio degli altri, come avvertisce il cit. Sperelli.
Or esercitandosi detta negoziazione dalle Chiese, e persone Ecclesiastiche in cose nate da' proprj beni, e nudrendosi le proprie pecore, ed altri animali, o negli alieni, o ne' loro erbaggi, che non mancano all'Annunziata di Sulmona, Badia di S. Spirito de' PP. Celestini, Madonna di Capracotta, Santissimo di Castel di Sangro, di Pesco Costanzo, ed altri luoghi pii in Abruzzo; e vendendosi poi con somma industria, applicazione, e pericolo la lana, i castrati, l'agnelli, ed altri frutti, non solo senza far ad altri alcun pregiudizio: ma col giovare al pubblico, ed al privato interesse, ne siegue per necessario conseguente, che detta industria di Dogana sia una negoziazione lecita, non vile, religiosa, ed onesta.
Stefano Di Stefano
Fonte: S. Di Stefano, La ragion pastorale, over comento sù la Pramatica LXXIX de officio Procuratoris Cæsaris, libro I, Roselli, Napoli 1731.